Lo Studio Tributario Gambino ha ottenuto l’annullamento di una cartella esattoriale da € 30.040,00 emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, a seguito di un’opposizione all’atto di intervento esattoriale.
Il giudizio prende le mosse dall’opposizione all’atto di intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione su una procedura esecutiva immobiliare promossa da altro creditore.
Non appena avuta cognizione dell’intervento esattoriale, lo studio ha depositato una opposizione all’esecuzione per il proprio assistito, e il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15.06.2022, tenuto conto del fatto che il rimedio oppositivo verteva esclusivamente sulla posizione dell’interveniente, assegnava il termine di 60 giorni per iniziare il giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà.
Introdotto il merito con apposito giudizio, l’attore assistito dall’Avv. Alfio Gambino ha evidenziato come il credito de quo derivasse da sanzioni ex L. 689/1981 e come fosse, quindi, sottoposto ad un termine di prescrizione breve, in specie
quinquennale: in assenza di atti interruttivi, essendo stata la cartella esattoriale notificata in data 07.03.2011, il credito portato dalla stessa si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione.
L’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione Adito dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli, del Tribunale di Catania, con intellegibile, motivata e tempestiva sentenza accoglieva le ragioni dell’attore e supportata dal granitico orientamento offerto dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, n.11800) ove testualmente si statuisce che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”, ha dichiarato l’intervenuta estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 29320100xxxxxxxxxxx000 di euro 30.040,06, notificata in data 07.03.2011, per la quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha spiegato intervento nell’ambito della procedura esecutiva n. xxx/2020 R.G.Es
La sentenza ottenuta dallo Studio Tributario Gambino dimostra l’importanza di contestare le cartelle esattoriali illegittime.
In questo caso, l‘opposizione all’atto di intervento esattoriale ha permesso al contribuente di evitare il pagamento di una somma ingente di denaro.