L’Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale del Lavoro di Catania , dott.Antonino A. M. Milazzo, con sentenza del 8 Maggio 2023, ripercorre in modo mirabile i “vizi” presenti negli atti denominati “ordinanza ingiunzione” dell’INPS, accertando in ogni caso l’intervenuta prescrizione della sanzione relativa alle omissione contributive contestate per l’anno 2016.
Come risulta nel testo della sentenza, viene evidenziato:
“…come risulta dagli atti, anche considerando come termine di decorrenza l’entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, e non già la data di commissione della violazione (in questo caso, anteriore all’entrata in vigore del decreto), secondo l’ipotesi difensiva adombrata talora da INPS, il termine prescrizionale appare in ogni modo decorso inutilmente.”
“Ed invero, non può dirsi provata la notifica degli atti presupposti (di accertamento) emessi nel 2017. La notifica effettuata mezzo posta mediante ufficiale giudiziario non può ritenersi perfezionata, atteso che, a fronte della contestazione mossa dalla parte di non avere ricevuto la notifica dell’atto, la parte resistente non ha dato prova dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD), producendo solo l’avviso di ricevimento della prima raccomandata..”
ed ancora: “deve rilevarsi che l’INPS, sempre con riguardo agli atti di accertamento, si è limitato a produrre gli avvisi di ricevimento delle raccomandate effettuate dall’Ufficiale giudiziario, prive di alcuna relata di notifica, così come non ha prodotto la copia integrale notificata degli atti di accertamento (le copie prodotte appaiono mere copie riprodotte e non recano alcuna attestazione dell’Ufficio notifiche).”