Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, riportandosi a quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 8651 del 12.04.2010, secondo cui “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell’evento prevista ai fini della cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l’iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”, ha annullato l’avviso di addebito dell’INPS di un cliente assistito dallo Studio Tributario Gambino, con il quale venivano richiesti i contributi IVS ad un commerciante che aveva cessato la propria attività diverso tempo prima dell’anno di imposta richiesto.