Se lo Stato non rispetta i termini, il debitore viene liberato e il pignoramento estinto.
Nell’ordinamento tributario esiste una disposizione che consente allo Stato di prendere forzatamente gli immobili di quei soggetti definiti “evasori” qualora l’asta vada più volte deserta e, quindi, non si riesca a venderli.
Ebbene, la procedura si svolge in questo modo (cercheremo di essere semplici e sintetici).
L’Agente della riscossione deve effettuare il primo incanto (ossia l’asta) entro 200 giorni dal pignoramento e gli incanti successivi entro un intervallo minimo di 20 giorni.
Infatti, dopo aver svolto un primo incanto senza esito positivo, si procede al secondo incanto e con un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello precedente.
Se anche il secondo non porta alcun esito per la procedure, si procederà ad un quarto incanto con il prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello del precedente incanto.
Ma in caso di mancata vendita anche a quest’ultimo incanto (il terzo), l’Ente di riscossione può richiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione diretta dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto.
Con detta modalità l’immobile viene assegnato allo Stato, che è però onerato nel versamento del relativo prezzo, in quanto il mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine determina l’estinzione della procedura esecutiva, e pertanto la cancellazione del pignoramento.
Nel caso in specie, il Giudice del Tribunale di Catania, su richiesta esplicita dell’avv. Alfio Mario Gambino quale procuratore del debitore esecutato, ha ribadito ed evidenziato negli atti di causa che i termini per il versamento del prezzo sono perentori ai sensi dell’art. 153 Cod. Proc. Civile, non potendo essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo della parti.
In ragione di detto principio, ha dichiarato estinto il processo esecutivo immobiliare ed ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento.