Il pignoramento esattoriale presso terzi, denominato anche “pignoramento diretto esattoriale” in quanto consiste in un ordine diretto impartito dall’agente della riscossione al terzo pignorato di eseguire il il pagamento in suo favore, era già contenuto nella norma relativa al solo pignoramento di fitti o pigioni ( art. 76 del D.P.R. N. 602/1973).
Successivamente questa tipologia di pignoramento venne estesa sia alle somme dovute quale stipendio, in caso di lavoro subordinato, e poi a tutti i crediti ad eccezione di quelli derivanti da pensioni.
Così recita la norma:
L’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone:
1.Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a)nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b)alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis.L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2.Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.
Occorre l’intervento del Giudice nel pignoramento esattoriale presso terzi?
A differenza dell’ordinario pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 543 e ss. c.p.c. per il quale occorre da parte del Giudice l’ordinanza di assegnazione, nel pignoramento diretto esattoriale è lo stesso concessionario della riscossione ha dare un ordine diretto di pagamento!
E’ una procedura che si svolge, di regola, fuori dalle aule di giustizia, in quanto l’intervento del Giudice dell’esecuzione è solo eventuale, qualora sia fatto ricorso -opposizione contro l’atto di pignoramento esattoriale presso terzi.
Come si scopre di aver subito un pignoramento esattoriale presso terzi?
Il più delle volte si viene a conoscenza di essere i destinatari di un provvedimento di pignoramento diretto esattoriale o a seguito della notifica dell’atto, ovvero in via indiretta.
Infatti spesso viene comunicato dal proprio datore di lavoro, che è giunto un simile atto, oppure ed ancor più spiacevole quando ci si ritrova davanti ad un bancomat o nell’atto di disporre un bonifico, e ci si ritrova a non poter prelevare alcuna somma e ad aver ogni attività bancaria bloccata.
Dopo aver chiesto spiegazione alla nostra banca, quest’ultima ci dirà che il blocco del conto è stato disposto a seguito di una notifica da parte dell’Agente della Riscossione di un pignoramento esattoriale presso terzi.
Cosa fare?
Premesso che è sempre indispensabile conoscere la propria esposizione con il fisco, facendo apposita istanza di accesso,nel caso si riceva un atto di pignoramento esattoriale, è opportuno e consigliabile contattare un avvocato tributarista per valutare insieme in modo attento il debito e capire se tutto quanto richiesto è dovuto oppure parte di questo debito può essere impugnato e ridotto.
Il nostro studio ha ottenuto importanti risulti, in primis ottenendo la sospensione dell’atto di pignoramento esattoriale, e successivamente ottenendo un annullamento dell’atto e di parte consistente del debito delle cartelle di pagamento indicate .
ALCUNI NOSTRI SUCCESSI SUI PIGNORAMENTI ESATTORIALI:
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Avv. Alfio Mario Gambino
alfiogambino@gmail.com