CARTELLA NON CORRETTAMENTE NOTIFICATA- RELATA IN “BIANCO”- IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA ANNULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA RELATIVA A CONTRIBUTI INPS IVS FISSI/ PERCENTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, all’udienza di discussione del 11.02.2019 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXX/2017 R.G. Lavoro, promossa dal Sig. XXX XXXX, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv. ALFIO MARIO GAMBINO;

-opponente-

CONTRO

INPS– ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della SCCI, SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, dall’avv.XXX;

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall’avv. XXX

-opposti-

Oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2008 XXXX2 0000, avente ad oggetto il pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anni 2005 e 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve ritenersi infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’Inps e da Riscossione Sicilia S.p.A.

E’ infatti principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia quello secondo cui: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, l’opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l’Inps) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli” (Cass. civ. n. 18522/2011). Pertanto, INPS e Riscossione Sicilia S.p.A. correttamente sono parti resistenti nel presente giudizio, ciascuna in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente, nella qualità di ente impositore (INPS) e di agente addetto alla procedura di riscossione (Riscossione Sicilia S.p.a.). Parimenti va rigettata l’eccezione dell’INPS, di inammissibilità dell’opposizione per avere l’opponente impugnato l’estratto di ruolo; sul punto va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 27799 del 31.10.2018, secondo cui “Il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.”.

Nel merito, si osserva quanto segue.

L’opposizione proposta dall’opponente ha ad oggetto la illegittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica dell’atto impugnato; prescrizione dei crediti vantati da parte opposta.

Le censure attinenti al merito della pretesa contributiva, possono essere avanzate ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 con l’opposizione al ruolo nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella stessa ovvero, nel caso attengano a fatti successivi alla notifica, nella forma dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda.

Va esaminata, in primo luogo, l’eccezione degli enti opposti, di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999; l’eccezione è infondata e va rigettata.

Il concessionario ha prodotto in atti il referto di notifica della cartella impugnata ed il relativo estratto di ruolo; in quest’ultimo non è indicata alcuna data di notifica della cartella; dall’avviso di rficevimento prodotto si legge la dicitura “avvisato 15.01.09 XXX”; nessun timbro risulta apposto all’atto; parimenti non vi è prova della consegna dell’atto al destinatario.

Ciò posto, ritiene il decidente che la notifica della cartella di pagamento per cui è causa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Riscossione Sicilia s.p.a., non risulta effettuata nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all’art. 26 del D.P.R. 603/1973.

Da tanto discende la nullità della notifica e l’ammissibilità dell’opposizione, ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, afferente al merito della pretesa creditoria.

Va accolto, in quanto fondato, il motivo di opposizione concernente l’intervenuta prescrizione dei contributi oggetto della cartella impugnata.

A norma dell’art. 3, comma 9, della legge n.335 del 1995, infatti, il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali (in precedenza decennale) è divenuto quinquennale a partire dal gennaio del 1996; il successivo comma 10 fa salvi, per le contribuzioni relative alle annate precedenti, gli atti interruttivi già compiuti o le procedure iniziate.

Nel caso di specie trova esclusiva applicazione il nuovo termine di prescrizione quinquennale, ampiamente decorso (cfr. in termini Cass. sez. lav. 18 ottobre 2002 n.14826).

Ed invero, poiché i crediti azionati sono relativi agli anni 2005 e 2006 e non vi è prova di alcun atto interruttivo, i predetti crediti devono ritenersi prescritti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del concessionario, titolare della procedura di riscossione del credito; vanno compensate tra l’opponente e l’Inps, stante l’estraneità del predetto ente al motivo di opposizione afferente alla nullità della notifica.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da XXXX XXXX, avverso la cartella in epigrafe indicata; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive oggetto della cartella impugnata e, per l’effetto, annulla la stessa;

condanna Riscossione Sicilia S.p.A. a rifondere all’opponente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € XXX, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore XXX,

compensa le spese di lite tra l’opponente e l’Inps. Catania, 11/02/2019

Il Giudice del Lavoro

dott. ssa Caterina Musumeci