Ultimi provvedimenti per i Tribunali del Lavoro italiani volti a dirimere l’annoso contenzioso istaurato contro l’INPS avverso le ordinanze ingiunzioni.

Con tali provvedimenti l’INPS comminiva pesantissime sanzioni per il datore di lavoro che non versava le ritenute a carico dei lavoratori ( punito in base al comma 6, dell’art. 3, del D.lgs. 8/2016 e successivamente depenalizzato con una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra il minimo edittale di euro 10.000 e il massimo di euro 50.000).

Nel caso in oggetto, il ricorso è stato presentato per diverse ordinanze ingiunzioni con un importo complessivo di ben €146.000,00 che il Tribunale del Lavoro di Catania, in persona dell’Ill.mo Giudice dott.ssa Concetta Ruggeri con la sentenza n. 1294-2025 pubblicata il 24.03.2025, ha provveduto ad annullare in applicazione dell’ultimo comma della diposizione di cui all’art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.