Un giudizio che poteva evitarsi.
Ma se il contribuente non riceve riscontro dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, è obbligato a proporre ricorso per difendere i propri diritti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con sentenza n. 1791/2025 depositata il 05.03.2025, ha avuto modo di “apprezzare” la difesa condotta dallo Studio legale Tributario Gambino, in quanto ha ben evidenziato cronologicamente i passaggi effettuati e condannato l’Agenzia della Riscossione alle spese legali in base al principio della soccombenza virtuale:
“In base al suddetto principio parte resistente deve ritenersi soccombente avendo proceduto a richiedere il credito portato da cartelle che erano state oggetto di annullamento con sentenze definitive n. xxx/2016 e xxx/2016, nelle quali il concessionario della riscossione aveva partecipato attivamente con il proprio procuratore (v. sentenze in atti prodotte). La ricorrente, prima di presentare ricorso, in data 26.06.2024 aveva inviato per pec all’ADER apposita istanza di cancellazione delle cartelle esattoriali già oggetto di annullamento con sentenze passate in giudicato , con espressa diffida ad adempiere ai dispositivi contenuti nei provvedimenti giudiziari, allegando tutti gli atti idonei per consentire all’ufficio di annullare la richiesta avanzata, ma detta richiesta era rimasta priva di riscontro.
Pertanto, in data 16.07.2024 aveva sollecitato quanto richiesto, specificando che , stante la notifica in data 21.05.2024 dell’intimazione 293 XXXXXXXXX,riportante anche i debiti annullati con sentenze definitive, in assenza di riscontro, sarebbe stata costretta ad impugnare la suddetta intimazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catania, ma anche detto sollecito era rimasto inevaso.
La ricorrente era stata così costretta a presentare ricorso dinanzi a questa Corte di giustizia tributaria che veniva notificato all’ADER il 18 luglio 2024.”
Orbene, nonostante la ricorrente avesse chiesto per ben due volte l’annullamento parziale dell’intimazione in autotutela, e notificato il ricorso, l’ADER in data 23.09.2024, anche per le cartelle oggetto del presente ricorso, procedeva a notificare l’atto di pignoramento di crediti verso terzi n. XXXXXXX .
Soltanto il 31 ottobre 2024 sospendeva sine die le cartelle e rinunciava alle procedure di pignoramento .
Ritiene, pertanto, la Corte, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, di condannare al pagamento delle spese processuali parte resistente come da dispositivo



