Il Tribunale del Lavoro di Catania, in persona dell’Ill.mo Giudice Onorario dott.ssa Carmela Letizia Formaggio con la sentenza resa all’udienza del 5.12.2024 ha operato una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere (la c.d. “soccombenza virtuale”) al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Ha proceduto all’esame dell’opposizione e alla cognizione della controversia come sarebbe stata in assenza dell’evento determinante la parziale cessazione della materia del contendere ( cfr. Cass. 2957-1999), ritenendo che il ricorso sarebbe stato accolto per la fondatezza delle censure mosse.
“Quanto alla condotta processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rileva certamente nella specie la circostanza, evidenziata da parte ricorrente (cfr. note del 12/4/2024), che la stessa si fosse regolarmente costituita nel giudizio definito con la sentenza indicata e che, dunque, fosse a conoscenza dell’annullamento degli avvisi di addebito disposto in quella sede.
Tale circostanza peraltro si evince dal testo stesso della sentenza, laddove si dà atto della costituzione in giudizio dell’Ader in data 21/4/2022 con il patrocinio dell’avvocato…”.