Merita sicuramente nota la tempestività con la quale l’Ill.mo Giudice del Lavoro dott.ssa Patriza Mirenda del Tribunale del laovro di Catania, ha provveduto a sentenziare nei casi in specie.

Infatti, a fronte di distinti ricorsi depositati in data 04 giugno 2024, in data 31 ottobre 2024 (entro soli 4 mesi considerando la pausa feriale), ha emesso due distinti provvedimenti ove ha accolto le doglienza dei ricorrenti, difesi dall’Avv. Alfio Mario Gambino, provvedendo ad annullare 4 ordinanze ingiunzini dell’INPS (per oltre 6 mila euro) per la violazione dell’articolo 2 comma 1-bis del D.L. n. 463/1983 rilevando e ribadendo come:

“l’applicabilità dell’art. 14 è ribadita dall’art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all’art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quelle oggetto di causa.”