Per ottenere la riduzione dell’imposta municipale è necessario che il contribuente faccia conoscere ” formalmente” l’eventuale inagibilità ed inabitalità dell’immobile al Comune.
Ciònondimento, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 24066 del 6 settembre 2024, qualora il Comune sia già a conoscenza di tali circostanze, ha l’obbligo di riconoscere ugualmente il beneficio agevolativo.
L’Art. 8, comma 1, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 recita:
“1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.”
E anche il successivo decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale riporta, all’articolo 13, comma 3, lettera b) dispone:
“la base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento … b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”.
La Corte di Cassazione, ben consapevole che le disposizione normative sopra richiamate impogono un onere dichiarativo formale a carico del Contribuente, si è spinta oltre e facendo leva sulla legge 212/200 ( disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed in particolare al divieto di richiedere al contribuente la prova di fatti documentalmente noti all’ente impositore, nonché il principio di leale collaborazione e di buona fede.
Pertanto ha ritenuto che :
“quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell’ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di leale collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1) di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (legge 212 del 2000, art. 6, comma 4)…