L’art. 91 c.p.c. stabilisce un principio fondamentale nel processo civile: la parte che perde la causa viene condannata a pagare le spese legali all’altra parte.

La Corte d’Appello di Catania, sez. Lavoro con sentenza del 19.9.2024 accoglie i motivi di doglianza dello studio legale Gambino, e condanna l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio.

Doveroso l’atto di appello atteso che, pur avendo lo studio legale Gambino avuto l’accoglimento integrale del ricorso, il Giudice di prime cure avava compensato le spese legali per il solo fatto ” che il ricorso era stato accolto sotto il profilo della sola prescrizione”.

Come evidenziato, nella specie non sussisteva alcuna ragione che potesse giustificare la compensazione delle spese processuali. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale fissata
dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e quindi alla soccombenza si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite.