A seguito di ricorso contro l’ordinanza ingiunzione dell’INPS per il periodo di imposta 2017 dell’importo di ben €17.500,00, lo studio legale Gambino ha opportunamente ed analiticamente dimostrato che il ricorrente aveva versato le somme richieste con l’avviso di accertamento prodromico all’ordinanza ingiunzione entro il termine di 90 giorni.
Infatti il cliente aveva, già prima dell’arrivo dell’avviso di accertamento, iniziato il pagamento rateale del debito con il concessionario della riscossione, e pertanto già prima della scadenza dei 90 giorni concessi, aveva versato quanto richiesto a titolo di quota a carico.
Gli eventuali ritardi nell’imputazione delle somme, che hanno determinato la notifica dell’ordinanza ingiunzione, non potevano essere addebitati al contribuente.
L’INPS non ha potuto far altro che annullare l’ordinanza ingiunzione ed essere condannata alle spese di lite.
Di seguito il testo della Sentenza n. 494/2023 pubbl. il 09/02/2023, del Tribunale di Catania -sez. Lavoro, Giudice dott. Marco A. Pennisi.