ANCHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DEVE RISPETTARE I TERMINI IMPOSTI DALLA LEGGE.

Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione deposita gli atti interruttivi oltre il termine di cui all’art. 416 c.p.c. decade dal diritto alla produzione dei documenti stessi.

Chiaro il dettato legislativo dell’art. 416 c.p.c., così come chiara la sua applicazione ad opera del Il Got Dott.ssa Laura Garofalo del Tribunale Civile di Catania sez. Lavoro, nella sentenza n. 3878/2022 del 11.11.2022, con la quale viene annullato un debito INPS di oltre 26 mila euro, e ridotta l’esposizione nell’intervento esattoriale nella procedura immobiliare!

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania Got Dott.ssa Laura Garofalo , all’esito dell’udienza del giorno
11.11.2022 , svoltasi in modalità cartolare ex art.221 comma 4 D.L. 34/2020 , come da verbale redatto in pari
data , ha emesso ex art. 429 c. p. c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2893/2022 R.G. Lavoro , promosso
DA
B. G. F. , rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Gambino Alfio
Mario
, come da procura alle liti in atti di giudizio;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del presidente legale rappresentante p. t.
domiciliato ai fini del giudizio in Catania Piazza Della Repubblica 26 , presso Avvocatura Provinciale Inps
rappresentato e difeso dall’avv. xxxx come da procura generale alle liti n. 80974 del 21.07.
2015 a rogito n. 21569 del notaio Paolo Castellini di Roma , depositata in atti ;
RESISTENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ( ADER) in persona del legale rappresentante p. t., in
giudizio rappresentata e difesa dall’avv. xxxx giusta procura alle liti in atti di giudizio;
RESISTENTE
Ogg. Opposizione a cartelle di pagamento
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2022 parte attrice impugnava dinanzi il Tribunale intestato quattro
cartelle di pagamento , chiedendo di accertare la prescrizione del credito portato dai titoli e di

conseguenza annullare l’iscrizione a ruolo, ordinando la cancellazione dei rispettivi ruoli.
Premetteva in fatto di agire in riassunzione dinanzi il Tribunale Lavoro di Catania e precisava che in data
22.02.2021 veniva depositato dall’Agente di Riscossione atto di intervento nella procedura immobiliare
promossa nei confronti dalla odierna ricorrente dalla Banca Nazionale del Lavoro, R.G. n. xxxx/2016.
L’atto di intervento era giustificato dal deposito di estratto di ruolo contenente cartelle di pagamento per
un totale complessivo di e 33.024,68. Nella sede esecutiva l’odierna ricorrente proponeva opposizione
all’atto di intervento eccependo vizi della procedura esecutiva promossa dal Concessionario nonché la pre –
scrizione dei crediti , anche successiva alla notifica delle cartelle di pagamento .
Con ordinanza del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Catania del 28 febbraio 2022 , veniva fissato il
termine perentorio, fino al 25 maggio 2022, per l’introduzione della causa di merito dinanzi il Giudice
competente per materia e per rito.
Pertanto la ricorrente odierna adiva il Tribunale Lavoro di Catania limitatamente le cartelle di pagamento
di seguito specificate :
cartella n. 293 2010 xxxxxxxxxxxx dell’INPS Catania per € 7.836,79 per contributi IVS fissi/percentuale sul
minimale e somme aggiuntive per gli anni di imposta dal 2005 al 2009;
cartella n. 293 2010 xxxxxxxxxxxx dell’INPS di Catania emessa per € 6.393,19 , per contributi IVS fissi/ per-
centuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni intercorsi dal 2005 al 2010 ;
cartella n. 293 2011 xxxxxxxxxxxx dell’INPS di Catania , emessa per € 6.360,66, per contributi IVS fissi/per-
centuale sul minimale e somme aggiuntive per gli anni di imposta dal 2005 al 2010 ;
cartella n. 293 2011 xxxxxxxxxxxx dell’INPS di Catania dell’importo di € 6.274,80 per contributi IVS fissi/
percentuale sul minimale e somme aggiuntive per anni di imposta dal 2005 al 2010 ;
A sostegno dell’opposizione eccepiva e deduceva la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle specificate
afferenti ad annualità risalenti nel tempo tanto da richiamare la prescrizione ex art. 3 comma 9 e 10 della
Legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
Deduceva altresì il decorso della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle medesime attesa la man-
canza di atti interruttivi notificati dal Concessionario alla odierna ricorrente.
Dall’estratto di ruolo depositato già dal Concessionario alla Riscossione si evince che:
la cartella 293 2010 xxxxxxxxxxxx risulta notificata il 04.11.2010 ;
la cartella 293 2010 xxxxxxxxxxxx risulta notificata il 25.11.2010;

la cartella 293 2011 xxxxxxxxxxxx risulta notificata il 18.08.2010 ;
la cartella 2932011 xxxxxxxxxxxx risulta notificata il 18.08.2010 .
L’odierna ricorrente deduceva pertanto che erano trascorsi oltre cinque anni dalla data di notifica delle rispet-
tive cartelle di pagamento sino all’atto di intervento nella procedura esecutiva iscritta al n. xxxx/2016, già
sopra indicata. Chiedeva pertanto” la nullità delle cartelle impugnate di cui non risulta provata la notifica
ed in ogni caso accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla
loro notifica;
conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti , l’iscrizione a ruolo recata ordinandone
altresì la cancellazione dei relativi ruoli.”
Fissata udienza di discussione si costituiva INPS con memoria depositata il 22.06.2022 che invia preliminare
eccepiva l’eventuale inammissibilità per tardività della riassunzione della causa di merito dinanzi il Tribuna
le lavoro di Catania, la carenza della propria legittimazione passiva in ordine alla regolarità della notifica
delle cartelle e per i vizi della procedura esecutiva affidata al Concessionario di Riscossione .
Sotto altro profilo deduceva l’inammissibilità della azione proposta dal ricorrente per tardività rispetto il
termine di cui all’art. 24, comma 5°, D.LGS. 46/1999. Deduceva che l’opposizione proposta era fondata
sulla prescrizione del credito e che nessuna doglianza era stata proposta dal ricorrente sotto il profilo del
merito dei crediti , dovuti alla gestione Commercianti INPS . Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
In Data 20.09.2022 si costituiva in giudizio ADER , Concessionario alla Riscossione ,con propria memoria
difensiva in cui evidenziava che i ruoli afferenti a due cartelle di pagamento erano stati annullati d’ufficio
e pertanto in riferimento a tali titoli chiedeva fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Invece in riferimento alle rimanenti due cartelle deduceva che nessuna prescrizione fosse decorsa successiva
mente la notifica dei titoli poiché le cartelle erano state notificata entrambe a mani della ricorrente odierna ,
mentre, successivamente, erano stati notificati atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione quin –
quennale. Il successivo atto di intervento nella procedura esecutiva, compiuto il 22 febbraio 2021, ha succes-
sivamente interrotto i termini di prescrizione contributiva. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata cessata la
materia del contendere in riferimento alle cartelle annullate d’ufficio e che fosse rigettato il ricorso in riferi –
mento alle cartelle rimanenti cui avevano fatto seguito gli atti interruttivi indicati .
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate . Successivamente
delegata alla trattazione del giudizio ,con provvedimento del 28.9.2022 , questo giudice con successivo

provvedimento del 21.10.2022 ha disposto la modalità cartolare dello svolgimento dell’udienza odierna
secondo le previsioni di cui all’art. 221 , comma 4 , d.l. 34/2020 , che prevede il deposito e lo scambio in
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Di tale circostanza è stato dato atto nel verbale telematico di “udienza cartolare ex art. 221 , comma 4 , D.L.
34/2020” dell’11.11.2022; indi , la causa , è stata trattenuta per la decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alle cartelle:
293 2010 xxxxxxxxxxxx e n. 293 2011 xxxxxxxxxxxx che risultano sgravate d’ufficio alla luce della
prova offerta dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione , a mezzo copia dei ruoli aggiornati
depositati in giudizio.
In ordine alle rimanenti cartelle che non risultano sgravate si osserva quanto segue.
La cartella n. 293 2010 xxxxxxxxxxxx risulta notificata a mani della odierna ricorrente in data 04.11.2010,
parimenti la cartella 293 2011 xxxxxxxxxxxx risulta notificata in data 18.08.2011 a mani della ricorrente
Il ricorso risulta inammissibile alla luce della tardività a fronte della regolare notifica ex art. 24 comma 5
del D.LGS. 46/99 e deve pertanto essere rigettata la declaratoria di nullità richiesta in ricorso introduttivo
( pag. 6)nelle formulate conclusioni .
Sotto il profilo della prescrizione del credito contributivo maturata successivamente la notifica delle cartelle
opposte si osserva quanto segue.
Il Concessionario ha prodotto in giudizio atti interruttivi della prescrizione quinquennale successiva alla pro
vata notifica delle cartelle , tali atti sono rappresentati da intimazioni di pagamento n. 293 2012 xxxxxxxxxxxx
000 notificata io 22/10/2012 e n. 293 2016 xxxxxxxxxxxx, notificata il 12 /07/ 2016.
Le stesse però non possono essere tenute in alcun conto per essere state prodotte oltre il termine di cui allo
art. 416 c. p.c. quando erano scattate le barriere preclusive previste da detto articolo, attesa la tardiva costi-
tuzione in giudizio del concessionario della riscossione. ( sicfr. Trib. Lav. Catania n. 739/2016; Trib. Lav.
Catania n. 3039/2018).

Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto
valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l’onere di alle-
gare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto, suffi-
ciente deve ritenersi per l’accoglimento della spiegata eccezione il dato che dalla notifica delle dette cartel

le non risulta siano stati compiuti ,(anzi non ha ritualmente avuto ingresso nel processo la prova del compi-
mento di ) atti idonei ad interrompere la prescrizione sicché devono ritenersi verificati i presupposti
costitutivi dell’eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nelle cartelle indicati.
Pertanto deve essere dichiarata inammissibile l’opposizione avverso il ruolo portato dalle cartelle numero
293 2010 xxxxxxxxxxxx , 293 2011 xxxxxxxxxxxx000 , deve invece essere accolta l’opposizione alla
esecuzione delle cartelle indicate giacché i rispettivi crediti sono estinti per prescrizione.
Le spese di lite , considerata l’inammissibilità dell’opposizione avverso il ruolo perché tardivamente pro-
posta , vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando nella
causa iscritta al n. xxxx/2022 R.G. Lavoro , in epigrafe specificata , disattesa ogni contraria domanda ,
eccezione e difesa , così provvede :
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento 293 2010 xxxxxxxxxxxxx

0000 ; n. 293 2011 xxxxxxxx000 ;
dichiara prescritti i crediti portati dalle cartelle 293 2010 xxxxxxxxxxxx000, 293 2011xxxxxxxxxxx000 ;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 11/11/2022 Il Got Dott.ssa Laura Garofalo

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