Con il Messaggio INPS n. 3516 del 27.09.2022 l’Ente previdenziale integra le istruzioni sulla nuova procedura in caso di notifica di ordinanze ingiunzioni per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Contenuto del messaggio è l’indicazione che la sanzione sarà ridotta alla metà ( cinque mila euro anzichè diecimila euro) se pagata entro 60 giorni, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali commesse entro il 2015.
Per le annualità dal 2016 in poi la sanzione invece sarà di € 10.000,00 ( minima) se pagata entro i 30 giorni, salvi i casi di reiterazione della condotta.
Un primo “passo” che l’INPS ha comunicato in relazione alle “sgradevoli” ordinanze ingiunzioni emesse in questi mesi.
Un primo passo, una lieve presa di coscienza di quanto le sanzione comminate siano state sicuramente “sproporzionate” rispetto all’evasione implicitamente contestata.
(anche se secondo lo scrivente restano in ogni caso troppo alte e slegate dall’effettiva evasione).
Ciò dimostra (sempre personalmente) che gli atti già notificati ( molti dei quali impugnati) sono censurabili sotto diversi aspetti; dalla sproporzione e violazione di principi costituzionali, alla decadenza a prescrizione, fino ad arrivare al palese difetto di motivazione; si legga già come la stessa INPS espressamente riporta nel messaggio n. 3516 del 27-09-2022 con ad oggetto: ” Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative”
…La fase di prima applicazione della normativa in esame, avuto riguardo al procedimento che a suo tempo l’Istituto aveva illustrato con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, i cui contenuti erano stati formulati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire con il medesimo Dicastero i profili di criticità emersi….
Questo il Testo completo del messaggio ( da poter raggiungere direttamente sul sito dell’INPS qui)
1. Premessa
Con il messaggio n. 4561 del 21 dicembre 2021 e con la successiva circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, sono state fornite istruzioni e disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riformulando l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
In proposito, si ricorda che la norma ha previsto, qualora il datore di lavoro non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
La fase di prima applicazione della normativa in esame, avuto riguardo al procedimento che a suo tempo l’Istituto aveva illustrato con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, i cui contenuti erano stati formulati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire con il medesimo Dicastero i profili di criticità emersi.
Con il presente messaggio, si illustrano i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono in modo sostanziale sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato che sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione.
Con riferimento ai citati profili di criticità il Ministero ha chiarito che, nell’ambito del procedimento delineato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, non può trovare applicazione l’articolo 16[1] della legge n. 689/1981 che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, in ragione del carattere di specialità della previsione di cui al citato articolo 3, comma 6, e della circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della legge n. 689/1981 si osservano “in quanto applicabili”. Ciò anche per ulteriori due ordini di ragioni:
– il primo, di carattere procedurale, in quanto il pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, è incompatibile con il termine entro il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio (tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione);
– il secondo, di natura sostanziale, in quanto la misura della sanzione ridotta determinata in euro 16.666 comporta l’impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore a essa e, in conseguenza, di graduare la stessa a partire dalla misura minima edittale di 10.000 euro, prevista dalla norma.
Ulteriormente, il citato Ministero ha ritenuto di chiarire che, nell’ambito della disciplina di depenalizzazione introdotta con il decreto legislativo n. 8/2016, è necessario distinguere la fattispecie del regime sanzionatorio intertemporale di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto, che trova applicazione alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè anteriormente al 6 febbraio 2016, interessate da procedimenti penali non ancora definiti.
Per questa fattispecie è stata prevista dal comma 5 del citato articolo 9 l’applicazione di un regime diverso da quello ordinario che contempla la possibilità del pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari alla “metà della sanzione” in ragione della circostanza che il beneficio dell’intervenuta depenalizzazione si innesta nell’ambito di un procedimento penale già in precedenza pendente. Il medesimo comma 5 prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge n. 689/1981, che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta[2]. Tale previsione troverà applicazione nel caso in cui la misura ridotta così determinata risulti più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.
2. Atti di accertamento della violazione. Regime ordinario
La diversa valutazione operata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine all’esclusione dell’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell’atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016.
In proposito, si comunica che è stato già reso disponibile nella procedura G.IL.D.A. il nuovo testo per la notifica degli atti di accertamento della violazione preordinati all’avvio del procedimento sanzionatorio ordinario.
3. Regime sanzionatorio intertemporale
Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9 decreto legislativo n. 8/2016 trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Gli atti riferiti alle mensilità oggetto di segnalazione da parte delle Strutture territoriali ai competenti Uffici giudiziari, per effetto della previsione di depenalizzazione e sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile, sono stati restituiti all’autorità amministrativa.
Per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati, secondo le indicazioni ministeriali, le Strutture territoriali, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, dovranno notificare gli estremi della violazione agli interessati riportando nell’atto la possibilità per il responsabile di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, pari alla metà della sanzione da irrogare calcolata secondo i criteri indicati nel successivo paragrafo 4, oltre alle spese del procedimento. Se più favorevole, il responsabile dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981.
Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, le Strutture territoriali analogamente dovranno comunicare agli interessati l’importo della sanzione come determinata con i criteri di cui al successivo paragrafo 4, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981.
Tale procedimento, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, deve applicarsi a tutte le violazioni, ancora sanzionabili, commesse anteriormente al 2016.
Con successivo messaggio sarà comunicata l’implementazione della procedura G.IL.D.A. con i testi degli atti di accertamento della violazione da utilizzare per la gestione delle fattispecie sopra indicate.
4. Ordinanze-ingiunzione
L’esclusione dell’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha come effetto la rimodulazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell’ordinanza-ingiunzione, consentendo la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000. In ragione di ciò, le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data di pubblicazione del presente messaggio dovranno prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell’importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione. Nel prospetto allegato sono riportati i criteri di calcolo (Allegato n. 1).
Per le ordinanze-ingiunzione già regolarmente notificate e non opposte, le Strutture territoriali provvederanno in autotutela a rettificare l’importo della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione come segue.
- Violazioni riferite a periodi fino al 2015: per questa fattispecie, sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime intertemporale come descritto al precedente paragrafo 3, la rettifica conterrà l’importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell’Allegato n. 1 e l’indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall’articolo 16 della legge n. 689/1981, con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri.
- Violazioni riferite a periodi dal 2016: per questa fattispecie la rettifica conterrà l’importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell’Allegato n. 1 e l’indicazione della possibilità di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura ridetermina sulla base dei predetti criteri.
La rideterminazione dell’importo secondo i già richiamati criteri di cui all’Allegato n. 1 dovrà essere operata anche nei casi in cui il responsabile, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, anteriormente alla data di pubblicazione del presente messaggio, abbia fatto richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata ovvero, alla stessa data, abbia già ottenuto l’accoglimento della medesima. Ciò comporterà la rideterminazione del piano di ammortamento
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] L’articolo 16, comma 1, della legge n. 689/1981 prevede che: “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
[2] Con riferimento alla fattispecie di interesse, la misura della sanzione ridotta, in quanto più favorevole, è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (euro 16.666).