Sanzione pecuniaria – Opposizione avverso ordinanza -ingiunzione legge 24 novembre 1981, n. 689.
OTTENUTA LA SOSPENZIONE DELL’ESECUZIONE!!
SANZIONI AMMINISTRATIVE SOSPESE PER COMPLESSIVE € 140.000,00 (Euro Centoquaranta/00).
Da qualche settimana è iniziata da parte dell’INPS una intensa attività di notifica di atti denominati ordinanza-ingiunzione tramite i quali, contestando l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, commina ai destinatari delle SALATISSIME SANZIONI AMMINISTRATE , che arrivano fino ad € 50.000,00 per singola annualità!.
Diversi si manifestano i motivi di opposizione avverso questi provvedimenti.
Si segnala a tal fine come il Tribunale del Lavoro di Catania , abbia sospeso l’esecuzione di n.5 ordinanze-ingiunzioni INPS inviate a due clienti dello studio Legale Tributario Gambino per avere, presuntivamente, omesso il versamento quali datori di lavoro delle ritenute previdenziali.
Infatti, lo Studio legale tributario Gambino assistendo un amministratore di condominio e la titolare di una ditta individuale, ha impugnato con due ricorsi gli atti notificati ed ha ottenuto i provvedimenti di sospensione richiesti per entrambi i giudizi.
Grazie all’assunzione di tali provvedimenti, i due contribuenti attualmente non rischiano pignoramenti e/o ipoteche suoi propri immobili, atteso che le ingenti somme richieste pari ad € 72.500,00 da una parte ( ditta individuale destinataria di tre ordinanze-ingiunzioni) e € 72.000,00 dall’altra (amministratore di condominio destinatario di due ordinanze-ingiunzioni) non potranno essere richieste se non dopo che il Magistrato avrà effettivamente valutato i fatti di causa.
In assenza dell’intervenuto provvedimento di sospensione il rischio, per i clienti, di subire un’esecuzione forzata era reale.
Infatti, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020,
n. 122, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
n. 8/2016.
Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
Se hai ricevuto tali atti ed intendi contestarli, contatta lo studio al più presto in quanto il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica.
Recapiti:
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