Il contribuente si rivolgeva allo Studio Legale Tributario Gambino a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi ex art 72 bis dpr 602/73.
Proposto ricorso presso la Commissione Tributaria di Ragusa sia contro l‘atto di pignoramento presso terzi nonché contro una cartella di pagamento contenuta nello stesso e relativa a tributi, per una somma di € 36.629,27 , si è chiesto l’annullamento dell’atto in quanto non regolarmente notificato.
La Commissione Tributaria Adita, dopo attenta disamina, ha accolto il ricorso proposto annullando la cartella di pagamento, rilevando altresì la violazione della sequenza procedimentale, non risultando notificata la cartella posta a base del successivo atto di pignoramento.
Infatti in applicazione del principio sollecitato dallo stesso studio tributario Gambino in seno alle memorie difensive, si legge in sentenza: “Le sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza 10012 del 2021 hanno statuito che la notifica al destinatario irreperibile deve ritenersi perfezionata solo attraverso una prova specifica dell’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario, non essendo sufficiente la mera spedizione della raccomandata“.
Sotto il link della Sentenza della CTP Ragusa del 13.12.2021
https://drive.google.com/file/d/15KmPW0zWkpGKGzX3qBmLJ3zndWjF_YvR/view?usp=sharing