Con la sentenza n. 1850/05/20 della Commissione Tributaria Lazio viene chiarito ulteriormente il rapporto tra il termine di legge di cinque anni per la conservazione degli atti della riscossione (articolo 26, comma 5, Dpr n. 602/1973) e la prova degli atti interruttivi della prescrizione.
L’articolo 26 recita: “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”,
la Cassazione però precisa (Sentenza n. 7648/2017), “per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovano pieno e continuativo vigore – se necessario anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che l’agente per la riscossione sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale”.