La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, conformandosi a quanto riportato dall’ordinanza di Cassazione n. 16048 del 27/06/2017 ha annullato l’iscrizione ipotecaria di un cliente dello studio legale tributario Gambino per mancata notifica del preavviso di ipoteca. CTPdi Catania sentenza n.2566/2020
C.T.P. Catania R.G.R. 5306/2015
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso r.g. 5306/2015 notificato in data 08.05.2015 e depositato — iscritto a ruolo il
29/5/2015 il Sig. L. S . con il patrocinio deII’avv. Alfio Mario Gambino ricorre
avverso l’iscrizione ipotecaria della Serit Sicilia spa di cui al rep. 191409/2009 per € 11.961.70.
nonché avverso alcuni titoli presupposti : cioè le cartelle della TARSU Comune di Giarre
293 2002 0049184225 ( anni 2000 e 2001 per € 558.71). 293 2003 0074833002 (anno 2002 per
€ 327.52) 293 2004 0023092633 ( anno 2003 € 369.02) e relativi ruoli presupposti e nei
confronti di RISCOSSIONE SICILIA spa ( già Scrit Sicilia spa)
Chiamato il ricorso all’udienza pubblica del 21 febbraio 2020 si pone la causa in decisione.
Parte ricorrente impugna la citata iscrizione e alcune presupposte cartelle e ruoli per i seguenti
motivi:
1) nullità dell’atto impugnato per mancata notifica dell’iscrizione a ruolo:
2) nullità dell’iscrizione e dei ruoli presupposti per mancata notifica delle cartelle di pagamento.
violazione dell’art. 25 DPR 602/173:
3) prescrizione dei crediti, decadenza dei rispettivi Enti dal diritto al recupero delle somme:
4) mancata notifica dell’avviso di cui all’art. 50 comma 2 DPR 602/73.
Argomenta richiamando giurisprudenza sia di merito che di legittimità a sostegno delle sue
deduzioni
Conclude chiedendo declaratoria di nullità parziale della iscrizione ipotecaria. in subordine
declaratoria d’illegittimità dell’iscrizione per mancata notifica degli atti presupposti. in ogni caso
declaratoria d’illegittimità delle cartelle di pagamento e dei ruoli per mancata notifica e ordinando
la cancellazione del ruolo. declaratoria di intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti portati in
cartella . Chiede altresì clic clic venga ordinata la cancellazione parziale dell’iscrizione ipotecaria a
spese della soccombente . con vittoria delle spese di giudizio.
RISCOSSIONE SICILIA spa non è costituita
DIRITTO E OSSERVAZIONI
La Commissione, rilevato preliminarmente che il Giudice Tributario ha giurisdizione esclusiva nella
fattispecie come disposto dall’art. 35 comma sexies D.L. 223/2006 convertito da L. 248/2006, rilevato altresì che l’iscrizione ipotecaria risulta, dai documenti prodotti. accertata in data 11.032015 e clic quindi l’impugnativa è tempestiva ritenuto alla luce della mancata costituzione di parte resistente, che risultano fondate le deduzioni in fatto del ricorrente, richiamata l’ordinanza n.16048 della Cassazione in data 27/06/2017 che ribadisce la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notifica del preavviso «ipoteca. ritenuto peraltro che ricorrendo tale ipotesi l’iscrizione ipotecaria risulta nulla in toro, accoglie il ricorso in relazione alla nullità dell’iscrizione ipotecaria – assorbiti gli altri motivi d’impugnazione clic risultano anch’essi fondati in mancanza di prove a contrario, con condanna di controparte alle spese
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell’iscrizione ipotecaria con ordine di relativa cancellazione a cura e spese della spa RISCOSSIONE SICILIA. Condanna quest’ultima al rimborso delle spese di lite che liquida in E 1.000.00 oltre iva e c.p.a.
Cosi deciso in Catania 21febbraio2020.